Condizioni generali di contratto di licenza software e di fornitura di servizi accessori
HECH ROMEO
1. Applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto unitamente alla Proposta d’Ordine (come di seguito meglio definita) disciplinano il rapporto contrattuale tra Intech s.r.l., con sede legale in Milano, Via Pasinetti, 7, Cod. Fisc./P.I. 08281340961 iscr. Reg. imprese di Milano (in prosieguo “INTECH”) ed il cliente indicato nella Proposta d’Ordine (in prosieguo il “Cliente”) avente ad oggetto le prestazioni specificate nella Proposta d’Ordine e la concessione del diritto di utilizzare il software la cui disponibilità giuridica appartiene a INTECH, le cui funzionalità e finalità sono meglio descritte nelle presenti Condizioni Generali del Contratto. In prosieguo, con l’espressione il “Contratto” si intenderanno le presenti Condizioni Generali di Contratto, la Proposta d’Ordine e gli eventuali altri allegati, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o possa essere aggiunto a completamento o modifica del Contratto stesso.
2. Disposizioni Preliminari
2.1 Le Condizioni Generali, la Proposta d’Ordine e gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2.1 In caso di difformità o contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto previsto nella Proposta d’Ordine o negli allegati opererà il seguente ordine di prevalenza: (1) Proposta d’Ordine; (2) Condizioni Generali di Contratto; (3) gli allegati.
3. Definizioni
In aggiunta ai termini definiti altrove nel Contratto, ai fini del medesimo si definiscono:
“HECH ROMEO Project”: programma software di titolarità di INTECH che consente il caricamento di contenuti multimediali fruibili attraverso apparecchi televisori o monitor ovvero smartphone e/o altri device anche attraverso pagina Web, Web App o App. I contenuti sono gestiti dal Cliente su gateway, server o cloud. Il predetto software viene installato da INTECH sul gateway o server di proprietà del Cliente (o nella disponibilità di quest’ultimo) anche con modalità remota ovvero reso disponibile al Cliente su gateway o server di proprietà di INTECH;
“HECH ROMEO Client”: programma software di titolarità di INTECH che consente la fruizione di contenuti multimediali attraverso apparecchi televisori o monitor ovvero smartphone e/o altri device tecnologicamente compatibili anche attraverso pagina Web, Web App o App. Il software viene reso disponibile al Cliente attraverso il sito internet reperibile all’URL hech.romeo.guide oppure hech.tv oppure altro portale di titolarità di INTECH, in area accessibile al Cliente a mezzo credenziali che saranno fornite da INTECH al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero verrà installato dal personale di INTECH in conformità a quanto concordato tra le parti.. Le caratteristiche del software e la compatibilità del medesimo con gli apparecchi Televisori, Monitor, Smartphone, Tablet disponibili sul mercato sono descritte in allegato tecnico consegnato al Cliente;
“HECH ROMEO Cloud”: servizi accessori che includono l’attività di personalizzazione dei software HECH Romeo Project e HECH Romeo Client in base alle indicazioni e al materiale fornito dal Cliente ovvero proposto da INTECH, l’attività di manutenzione e aggiornamento dei predetti software nonché, ove richiesto, la messa a disposizione di collegamento e spazio virtuale ove caricare i contenuti fruibili attraverso i software;
“Durata del Contratto”: il periodo di tempo indicato nella Proposta d’Ordine e/o negli allegati che sia relativo a prestazioni non istantanee;
“Proposta d’Ordine”: il documento che riporta, tra gli altri dati, le specifiche dei Servizi accessori che INTECH fornisce al Cliente.
“Parte/i”: INTECH e/o il Cliente.
4. Oggetto del Contratto
4.1. Attraverso la sottoscrizione della Proposta d’Ordine e del Contratto, INTECH mette a disposizione del Cliente i programmi HECH ROMEO Project e Client per il periodo indicato nella Proposta d’Ordine affinché il Cliente utilizzi tale programma in conformità e per gli usi ai quali il programma è destinato, per il numero di gateway o server, apparecchi Televisori e/o Monitor e/o Smartphone o altri Device tecnologicamente compatibili e luoghi indicati nella Proposta d’Ordine. Le Parti possono convenire che la licenza d’uso dei software HECH ROMEO sia concessa a tempo indeterminato, fermo restando che tal caso e fino alla data di uso dei software il Cliente sarà tenuto a versare a INTECH l’importo annuale convenuto per i servizi accessori HECH ROMEO Cloud i cui costi globali devono intendersi distribuiti sulle annualità di durata della licenza.
4.2. HECH ROMEO viene pertanto concesso in licenza d’uso ed è escluso qualsiasi trasferimento anche parziale della proprietà del software e delle riproduzioni fotografiche o delle immagini grafiche facenti parte del programma. Di conseguenza il Cliente non potrà:
a) utilizzare il programma una volta decorso il termine di validità del Contratto;
b) utilizzare il programma per un numero di gateway o server, apparecchi televisori e/o monitor superiore rispetto a quanto indicato nella Proposta d’Ordine ovvero in luoghi diversi rispetto a quello/i indicato/i nella Proposta d’Ordine;
c) modificare il programma o parte di esso;
d) cedere il programma o il suo uso a terzi;
e) copiare il programma, se non per comprovati motivi di sicurezza o funzionalità operativa;
f) continuare a utilizzare il programma o parti di esso, ivi incluse le riproduzioni fotografiche o le immagini grafiche facenti parte del programma, successivamente al termine di validità del Contratto.
4.3. INTECH effettuerà la programmazione del gateway o server del Cliente e del Cloud necessari al fine di garantire la fruibilità dei contenuti audiovisivi e multimediali i cui diritti (anche parziali) di utilizzazione competano al Cliente. Le Parti convengono che in caso di sostituzione degli apparecchi televisori, monitor e/o altri devices ovvero di migrazione del programma HECH ROMEO Client su altri apparecchi, le attività di trasferimento del programma dovrà essere effettuato da INTECH cui il Cliente dovrà versare per tale attività il corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’attività di assistenza dai tariffari pubblicati da INTECH sul sito internet reperibile all’URL hech.romeo.guide oppure hech.tv oppure altro portale di titolarità di INTECH e, in mancanza, dal Contratto quali costi per i servizi accessori o di assistenza.
4.4. Il Cliente potrà modificare i contenuti messi a disposizione dei propri clienti attraverso il cloud e il gateway o server collocato presso la propria struttura o comunque nella sua disponibilità fermo restando che INTECH non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi conseguenza dannosa possa derivare dalle suddette modifiche e che le operazioni di ripristino della configurazione esistente al momento della modifica si intenderanno a carico del Cliente.
4.5. Le modifiche dei contenuti effettuate direttamente dal Cliente sul gateway o server nella disponibilità diretta del Cliente risulteranno disponibili agli utenti degli apparecchi televisori e dei monitor presenti presso il Cliente mentre le modifiche effettuate attraverso i portali reperibile agli URL hech.romeo.guide oppure hech.tv oppure altro portale di titolarità di INTECH, e saranno disponibili anche agli utenti che accederanno ai contenuti attraverso la pagina web che rende i contenuti disponibili attraverso smartphone o altri device.
5. Servizi accessori e di assistenza.
5.1. Durante il primo mese di efficacia del Contratto (ovvero per la diversa durata indicata nella Proposta d’Ordine) INTECH effettuerà le operazioni di aggiornamento dei contenuti multimediali richiesti dal Cliente e l’assistenza sull’uso di HECH ROMEO Project e Client. Scaduto il primo mese di efficacia del contratto o il diverso periodo indicato nella Proposta d’Ordine INTECH effettuerà le operazioni di aggiornamento a fronte del riconoscimento da parte del Cliente del corrispettivo indicato nella Proposta d’Ordine quale costo dei servizi HECH ROMEO Cloud ovvero, ove non diversamente previsto, nella misura di Euro 72,00 (oltre IVA) per ciascuna ora/persona di lavoro necessaria all’aggiornamento e all’assistenza tecnica necessaria.
5.2. Per il caso in cui il Cliente abbia richiesto assistenza tecnica e informatica on site o in modalità remota (al di fuori di quella iniziale e di quella prevista al punto 5.1 delle presenti condizioni generali) INTECH, previa segnalazione circostanziata da parte del Cliente, effettuerà le prestazioni di assistenza tecnica richieste, assistenza costituita da installazione di materiale hardware e/o software, da manutenzione dei software dei gateway o server e degli apparecchi TV, da consulenza sull’organizzazione e il funzionamento delle infrastrutture dedicate alla fruizione dei contenuti audiovisivi e multimediali ubicate presso il Cliente o nella sua disponibilità. Nello svolgimento del servizio di assistenza on site il Cliente dovrà assicurare la presenza e la collaborazione di un proprio manutentore e/o di un proprio antennista purché certificati presso il circuito denominato “Antennisti e Impiantisti TV Hotel”.
6. Corrispettivo
6.1. Il Cliente si impegna a pagare a INTECH le somme stabilite nella Proposta d’Ordine ovvero dalle presenti Condizioni Generali di Contratto: ove non diversamente stabilito nella Proposta d’Ordine, il corrispettivo dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione del Contratto ovvero alla data di inizio di ciascun periodo contrattuale di licenza e/o di prestazione dei servizi accessori ovvero, in caso di prestazioni di assistenza da parte di INTECH che non siano ricomprese nei corrispettivi periodici, nel termine indicato nel singolo ordine.
6.2. Oltre al corrispettivo pattuito il Cliente dovrà versare a INTECH le spese in caso di trasferta necessarie per l’esecuzione dei Servizi, previa emissione della relativa fattura da parte di INTECH e salvo il diritto del Cliente alla verifica delle spese di trasferta come fatturate. E’ facoltà del Cliente offrire vitto e alloggio al personale di INTECH qualora l’intervento di assistenza richieda la permanenza in loco del personale di INTECH – anche considerata l’ubicazione geografica del Cliente – superiore alle otto ore.
6.3. Il Cliente non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento delle somme dovute a INTECH – salvo che in caso di nullità, annullabilità o rescissione del contratto – fermo restando il diritto di ottenere la restituzione una volta che dovesse essere accertato che tali somme non erano dovute.
6.4. In caso di inadempimento da parte del Cliente all’obbligo di pagamento del corrispettivo o di parte di esso INTECH potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni o di parte delle prestazioni poste a suo carico dal Contratto, senza che ciò comporti perdita o rinuncia di INTECH al corrispettivo dovuto per le prestazioni sospese. Nel caso in cui INTECH dovesse optare per la risoluzione del Contratto il Cliente dovrà restituire a INTECH qualsiasi materiale consegnatogli da quest’ultima e autorizza pertanto sin d’ora INTECH ad accedere ai luoghi ove tale materiale si trovasse e ad asportare il materiale medesimo.
7. Diritti di proprietà industriale e creativa
Il presente Contratto non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d’uso su marchi, brevetti, copyright od altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale (i “Diritti di Proprietà Intellettuale”) – incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall’altra parte nell’ambito del presente rapporto.
8. Riservatezza
8.1. Le Parti si impegnano reciprocamente, anche per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, a trattare come confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, organizzative e finanziarie (le “Informazioni Riservate”) ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto ed a non rivelarle a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nel presente Contratto.
8.2. Il presente obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che sono generalmente conosciute dal pubblico senza che ciò sia dipeso da un atto o una omissione della Parte che le ha ricevute, alle informazioni che ciascuna Parte debba comunicare a terzi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni del Contratto, né alle informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge e/o da norme regolamentari, da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure da una richiesta dalla Pubblica Autorità in genere.
9. Legge applicabile e Foro competente
9.1. Il presente Contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.
9.2. Tutte le controversie relative al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
INTECH S.R.L.